(massima n. 1)
I provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., per la loro natura strumentale, sono vincolati al diritto che si vuol far valere e rimangono assorbiti dalla decisione della causa della quale seguono la sorte e che l'istante è tenuto ad iniziare nel termine perentorio fissato dal giudice. È, quindi, da escludere che per essi debba emettersi una pronuncia di convalida e, nel caso di rigetto della domanda di merito, il ristabilimento dell'ordine giuridico per il provvedimento cautelare incautamente richiesto può aversi sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 96 c.p.c.