(massima n. 3)
Il concetto di «prova», ai fini dell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 n. 2 c.p.c., va inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti e cioè nel senso di mezzo di controllo della veridicità dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese. Pertanto, l'ipotesi di falsità delle prove considerata dalla disposizione citata non è configurabile in ordine a falsità concernenti attività meramente processuale che (come, nella specie, la falsità della relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio) non incidono sulla veridicità delle prove sulle quali si è giudicato e vanno, perciò, fatte valere, nell'ambito dello stesso processo in cui sono state poste in essere, mediante le eccezioni di nullità ed i normali mezzi d'impugnazione.