(massima n. 1)
Alla stregua del disposto dell'art. 38 (nuovo testo) disp. att. c.c., sulla competenza del tribunale per i minorenni, coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 c.c., 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c., i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella suddetta competenza del tribunale dei minorenni nei soli casi in cui come causa di quella revisione si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestā genitoriale sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., mentre, in ogni altro caso, sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario.