(massima n. 1)
Poiché nella domanda di convalida di sfratto per morositą ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto, non sussiste vizio di extrapetizione qualora il giudice dell'appello abbia disposto il rilascio stesso a seguito del rigetto del gravame avverso la sentenza che aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, rimanendo detta statuizione nell'ambito della res in iudicium deducta.