(massima n. 1)
Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in favore del dipendente per il periodo di inabilitą temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalitą a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo, salva restando la risarcibilitą dell'ulteriore pregiudizio che sia derivato all'attivitą imprenditoriale per il caso di insostituibilitą del lavoratore assente.