(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 348, primo comma, c.p.c., che, in caso di mancata costituzione o di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, dispone che la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all'appellante, č diretta unicamente ad evitare che l'appello sia dichiarato improcedibile senza che l'appellante medesimo sia posto in grado di costituirsi alla successiva udienza. Pertanto, qualora in difetto di costituzione o comparizione dell'appellante e costituitosi, invece, l'appellato, la causa, sulle conclusioni di costui, sia rimessa al collegio e decisa nel merito nella contumacia dell'appellante, quest'ultimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalitā prescritte dalla norma suddetta, non essendo stata tale inosservanza seguita dalla dichiarazione di improcedibilitā del gravame.