(massima n. 1)
Fino a che il giudizio di merito non sia stato iniziato il pretore adito a norma dell'art. 700 c.p.c. — che abbia pronunziato i richiesti provvedimenti d'urgenza con decreto inaudita altera parte, stabilendo contestualmente il termine per l'inizio del giudizio di merito senza fissare l'udienza di comparizione delle parti per la convalida del decreto — ha il potere di revocare il decreto stesso nella parte riguardante la determinazione del menzionato termine e di fissare l'udienza per confermare, modificare ovvero revocare i provvedimenti urgenti a seguito della costituzione del contraddittorio, secondo il disposto dell'art. 689 c.p.c.