(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove tesi di diritto le quali, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non discusso nelle precedenti fasi del giudizio ed in relazione a questioni non rilevabili d'ufficio, postulano indagini e valutazioni di fatto non compiute dai giudici di merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità o che costituiscano un sistema difensivo del tutto nuovo sul quale non sia stata sollecitata nella sede di merito la necessaria indagine di fatto. Per contro resta ammissibile quella tesi difensiva prospettata dal ricorrente in sede di legittimità ove relativa alla qualificazione giuridica di un fatto i cui elementi siano stati già acquisiti al processo in sede di merito.