(massima n. 1)
L'impugnazione per revocazione, avverso pronuncia resa in base a prove successivamente riconosciute o dichiarate false (art. 395 n. 2 c.p.c.), presuppone, per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale della falsitā, che il relativo accertamento sia contenuto in giudicato formatosi in data anteriore alla domanda. Pertanto, deve escludersi l'esperibilitā di detta impugnazione in base alla dichiarazione della falsitā di un documento, che sia stata resa con sentenza penale di proscioglimento istruttorio, atteso che tale sentenza, ancorché irrevocabile per l'intervento di una causa di estinzione del reato (art. 402 c.p.p.), non č idonea ad acquistare autoritā di giudicato sostanziale, configurabile solo come conseguenza dell'irrevocabilitā della pronuncia emessa in esito a giudizio, e che i principi posti dall'art. 28 c.p.c. (nel testo di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1971), secondo i quali l'autoritā del giudicato penale nel processo civile postula il carattere sostanziale del giudicato stesso ed opera nei soli confronti dei soggetti che siano stati messi in grado di partecipare al processo penale, non trovano deroghe od eccezioni nel giudizio instaurato con la suddetta impugnazione per revocazione.