(massima n. 2)
In ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, regolata, per la determinazione della relativa indennitā, dalla L. 25 giugno 1865 n. 2359, qualora solo l'usufruttuario abbia agito in giudizio di opposizione alla stima, e non anche il nudo proprietario, nei confronti di costui va ordinata l'integrazione del contraddittorio, sussistendo tra i suddetti litisconsorzio necessario ai sensi del combinato disposto degli art. 27 e 52 della citata L. n. 2359 del 1865 e 1000 c.c., atteso che l'indennitā espropriativa deve essere liquidata esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo soggetto ad espropriazione, mentre il diritto di usufrutto, una volta emesso il provvedimento ablatorio, si trasferisce sull'indennitā, con la necessitā, ai fini della riscossione della somma rappresentativa della stessa, del concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario.