(massima n. 1)
Nel pignoramento di credito presso terzi la contestazione da parte del debitore esecutato della validitā del pignoramento per la incompetenza del giudice adito per la dichiarazione del terzo configura una opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che la pronuncia del pretore il quale ammette il terzo a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. ed assegna il credito del debitore al creditore esecutante, contiene un implicito rigetto della sollevata eccezione ed ha, in ragione del suo contenuto sostanziale, natura di sentenza: onde contro la stessa č esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, rimanendo, in mancanza, preclusa la riproposizione della questione della competenza ai fini dell'esecuzione nel successivo giudizio (incidentale) per la contestazione della dichiarazione del terzo.