(massima n. 1)
Il pignoramento di un credito incorporato in titolo cambiario, che, anziché nella dovuta forma del pignoramento presso il debitore del creditore procedente, prenditore o giratario del titolo, con materiale acquisizione del medesimo (artt. 1997 c.c. e 513 c.p.c.), venga irritualmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità assoluta e non sanabile, la quale può essere dedotta dal debitore, con opposizione agli atti esecutivi, non vincolata al termine perentorio fissato all'art. 617 c.p.c. (nella specie, proposta nella udienza fissata per la dichiarazione del terzo), e può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo. La pronuncia del giudice dell'esecuzione su detta opposizione ancorché emessa nella forma della ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.