(massima n. 1)
La determinazione della misura della svalutazione monetaria, ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, ma, ove quest'ultimo non ritenga di avvalersi dell'indice calcolato dall'I.S.T.A.T., il relativo accertamento deve essere sorretto da sufficiente motivazione, che non può esaurirsi nella mera asserzione della ritenuta equità della determinazione adottata, senza alcun riferimento ad elementi specifici che ne consentano il controllo in sede di legittimità.