(massima n. 1)
Poiché gli artt. 1341 e 1342 c.c., che disciplinano le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti e le pattuizioni concluse mediante moduli e formulari, in quanto preordinati alla tutela del contraente più debole, non sono applicabili ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il cui operato è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di imparzialità e giustizia, è perfettamente valida ed efficace tra le parti, pur in difetto di specifica approvazione per iscritto, la clausola del capitolato generale per gli appalti dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto ministeriale 28 maggio 1895, richiamata nel capitolato particolare ed in contratto, secondo la quale tutte le controversie tra pubblica amministrazione ed appaltatore sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale; ciò, tanto più se il contratto sia stato stipulato a seguito di trattativa privata, con conseguente accentuazione della posizione di parità dei contraenti in sede di redazione del regolamento di interessi.