(massima n. 1)
Nel giudizio promosso dal locatore di immobile urbano con intimazione di licenza per finita locazione e sfratto per morositą contro il conduttore, l'intervento di un terzo, il quale si opponga alla domanda invocando un proprio autonomo diritto alla proroga legale del contratto (nella specie, in base al disposto dall'art. 2 bis del D.L. 19 giugno 1974, n. 236, introdotto dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), non incide sulla natura del giudizio stesso, il quale, integrando «causa di sfratto», resta sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).