(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione, che sia fondata sull'estinzione del processo esecutivo, comporta il litisconsorzio necessario – anche ai fini dell'impugnazione (art. 331 c.p.c.) – di tutti i creditori presenti nel processo stesso, in quanto producendosi in seguito alla declaratoria di estinzione effetti sostanziali definitivi nei confronti di tutti costoro, e cioè, con l'inefficacia degli atti compiuti, la liberazione del bene pignorato, o, se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la consegna della somma ricavata al debitore, la relativa pronuncia non può essere emessa che nei confronti di tutti quei creditori, che per essere presenti nel processo esecutivo ne debbono subire le eventuali statuizioni e le correlative conseguenze.