(massima n. 1)
L'opposizione con cui il debitore eccepisce che il precetto č stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato o da procuratore non abilitato all'esercizio professionale nel distretto, č diretta a contestare non il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validitā processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va pertanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi; con la conseguenza che la competenza a decidere sulla stessa spetta al pretore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617, primo comma, e 480, terzo comma, c.p.c.