(massima n. 1)
La notificazione a societą munita di personalitą giuridica, mediante consegna di copia dell'atto ad «impiegato» rinvenuto nella sede sociale, e previo riscontro dell'assenza del legale rappresentante, deve presumersi legittima, fino a prova contraria, in conformitą del disposto dell'art. 145, primo comma, c.p.c., anche per quanto riguarda il presupposto del mancato rinvenimento di altra persona specificamente incaricata di ricevere le notificazioni, nonché la qualitą del consegnatario di addetto alla sede sociale.