(massima n. 1)
Il principio secondo cui sfugge al controllo di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, giacché la ricerca dei vari elementi di prova e la valutazione di essi sono attività demandate alla esclusiva potestà del giudice di merito, è valido ed operante solo ove detto giudice dia contezza, nella motivazione, delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento e, in ogni caso, mostri di avere tenuto presente l'intero quadro probatorio acquisito. È, pertanto, censurabile in sede di legittimità la pronuncia di merito che non valuti la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nel quadro degli elementi da valutare, saggiandone la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio o che si limiti ad affermare che i testi addotti da una parte sono stati smentiti da quelli della controparte, senza indicare le ragioni della scelta adottata.