(massima n. 1)
Lo speciale procedimento di convalida di sfratto per morositā, previsto all'art. 658 c.p.c., concludendosi necessariamente con una pronunzia di risoluzione del vincolo contrattuale, non č utilizzabile per far valere ragioni di credito inerenti ad un pregresso rapporto locatizio, cessato cioč al momento della intimazione.