(massima n. 1)
Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono distinguersi in «contratti misti» quando la fusione delle cause fa si che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente; «contratti complessi» nei quali alla fusione delle volontà fa riscontro la loro interdipendenza nonché il fine unico perseguibile attraverso di essi; «contratti collegati» quando le singole convenzioni, occasionalmente collegate, mantengano l'individualità propria, così che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli rapporti.