(massima n. 1)
La deducibilità del giuramento decisorio nel giudizio di rinvio, consentita dall'art. 394, terzo comma, c.p.c., in deroga alla regola dell'immutabilità delle conclusioni, è limitata esclusivamente alla materia ancora controversa, alla quale è circoscritto l'esame del giudice di rinvio, onde tale mezzo istruttorio non può essere dedotto in ordine a fatti da considerare definitivamente accertati.