(massima n. 1)
Qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da necessario presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado. Tale litisconsorzio processuale — mantenuto fermo in appello ed in Cassazione — opera anche in sede di rinvio.