(massima n. 1)
Nel caso di più negozi strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, quando gli strumenti tecnici negoziali prescelti dagli originari contraenti per disciplinare i loro interessi li abbiano ad unici soggetti. Per contro, ove nella vicenda negoziale intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, di tal che, se può configurarsi un loro collegamento genetico o funzionale al fine di stabilire se e come gli effetti dell'uno influenzino quelli dell'altro, ognuno di tali contratti, facente capo a persone diverse è dotato di una disciplina sua propria, costituisce una insopprimibile entità giuridica, che non può essere esclusa od ignorata senza sopprimere un prodotto dell'autonomia contrattuale e neppure assorbita nello scopo pratico degli originari contraenti senza dar luogo ad una riduttiva operazione deformante.