(massima n. 1)
La mancata opposizione nel termine di cinque giorni, ex art. 617 c.p.c., avverso il precetto sottoscritto da persona priva del necessario potere di rappresentanza non comporta ove non sia intervenuta ratifica da parte del dominus che il precetto stesso acquisti efficacia per la valida costituzione del processo esecutivo, potendo invece esser proposta opposizione, ai sensi e nei termini di cui al richiamato art. 617 c.p.c., avverso ogni successivo atto esecutivo, compresa l'ordinanza con la quale viene disposta la vendita degli oggetti pignorati.