(massima n. 1)
La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalitā diverse e del tutto indipendenti tra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, č volto a impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticitā del documento che si assume contraffatto; in conseguenza, chi contesti l'autenticitā della sottoscrizione della scrittura onde impedire che all'apparente sottoscrizione di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalitā, deve disconoscere la sottoscrizione e non giā proporre la querela di falso, mentre invece, allorché sia accertata l'autenticitā della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l'ha sottoscritta, ha l'onere di proporre la querela di falso.