(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 348, primo comma, c.p.c., che impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso, è fondata unicamente sulla necessità di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione nella successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilità del gravame, ma non interferisce sul sistema della conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore quale disciplinato dall'art. 176, secondo comma, c.p.c., che esclude l'obbligo di comunicare le ordinanze pronunciate in udienza alle parti presenti e a quelle che avrebbero dovuto comparirvi. Di conseguenza, qualora non venga rilevata né dichiarata l'improcedibilità dell'appello, ma questo venga esaminato e deciso nel merito, ancorché sfavorevolmente, l'appellante non ha interesse ad impugnare la sentenza denunciando la violazione della norma su indicata, né – ove si sia in precedenza costituito con l'iscrizione a ruolo della causa – può dedurre alcuna violazione dei propri diritti di difesa, e, in genere, del principio del contraddittorio, per non essere stato avvertito dell'udienza di rinvio, dovendosi egli ritenere legalmente a conoscenza del rinvio disposto dall'istruttore.