(massima n. 1)
Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita, contestualmente o non, a diversi e distinti contratti i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale — alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti — vengano tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati fra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia. A tal fine non è neppure necessario che i soggetti siano i medesimi in ciascuno dei negozi collegati.