(massima n. 1)
Nell'ipotesi di trasporto di persone, il viaggiatore, ai fini di ottenere il risarcimento del danno subito durante il trasporto, ha l'onere di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto e non anche l'anormalità del servizio che ha determinato l'evento dannoso, in quanto in tal modo sarebbe posta a suo carico la dimostrazione della colpa del vettore la cui esistenza è presunta; la prova dell'anormalità del trasporto o della condotta colposa del personale dipendente del vettore, deve essere fornita dal viaggiatore, come presupposto della sua pretesa risarcitoria, nel solo caso del contratto di trasporto concluso con le ferrovie dello Stato.