(massima n. 1)
L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni della Corte di cassazione attribuita ai poteri del primo presidente dall'art. 376 c.p.c. non importa una questione di competenza, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso organo giurisdizionale. Né tale assegnazione può fare sorgere alcuna questione inerente alla costituzione del collegio giudicante, dal momento che ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.