(massima n. 1)
Le eccezioni in senso proprio, le quali sono state sollevate in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, nel giudizio di primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di gravame, purché l'appellante ne faccia specifica menzione nell'atto di appello, dal momento che le eccezioni predette vengono a concretare motivi di impugnazione.