(massima n. 1)
L'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio della esecuzione appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione indicato nel terzo comma dell'art. 480 c.p.c., cioč al tribunale o al pretore, a seconda che l'esecuzione riguardi beni immobili o mobili, e, nell'ipotesi in cui il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione immobiliare o mobiliare, deve presumersi che abbia inteso procedere a quella immobiliare se abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede il tribunale, e a esecuzione mobiliare se abbia eletto domicilio in luogo sede di pretura.