(massima n. 1)
Le notificazioni alle amministrazioni dello Stato (nella specie, procuratore generale di corte d'appello) si fanno secondo l'art. 144 c.p.c. e negli orari previsti nel successivo art. 147, senza che essi debbano limitarsi al solo tempo in cui l'ufficio è aperto al pubblico. L'irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguito oltre l'orario consentito dall'art. 147 c.p.c., il quale è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dell'art. 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell'art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all'uopo indicati, anche se oltre l'orario di cui all'art. 147 c.p.c., sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile.