(massima n. 1)
Secondo la norma dell'art. 400 c.p.c., al procedimento per revocazione avverso sentenze in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si applicano le disposizioni proprie del rito del lavoro di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, senza che siano operanti le deroghe dettate dal codice di procedura civile con riferimento al rito ordinario, ma incompatibili con il rito speciale del lavoro. Pertanto, non può trovare applicazione l'art. 399 commi primo e secondo, c.p.c. che — quando la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello — impone il deposito della citazione entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata, dal momento che tale disposizione si riferisce al solo rito ordinario innanzi al giudice collegiale, e, come tale, non può esercitare alcuna influenza sul processo del lavoro che ha una struttura propria e diversa.