(massima n. 1)
In tema di azioni possessorie, il termine stabilito dal pretore per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si deve considerare di natura ordinatoria, mancando un'espressa attribuzione legislativa di perentorietą, ove il giudice, nelle ipotesi di domanda di reintegrazione e di domanda di manutenzione qualificata da pericolo di danno grave ed imminente, si riservi di dare i provvedimenti immediati dopo la costituzione del contraddittorio.