(massima n. 1)
La definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, non è impedita dalla circostanza che al giudizio di opposizione siano stati chiamati a partecipare, jussu judicis, anche soggetti diversi da quelli tra cui fu emesso il decreto ingiuntivo. Infatti, la necessità del litisconsorzio, per ragioni di natura processuale, rispetto ai chiamati in causa, costituisce fenomeno strettamente connesso e dipendente dall'esistenza e dallo svolgimento del processo, fenomeno che resta, perciò, travolto e privato di ogni concreta rilevanza nell'ipotesi in cui il processo venga ad estinguersi.