(massima n. 1)
Tra gli atti giurisdizionali decisori e definitivi contro i quali il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., è ammesso, non rientra il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Infatti tale decreto non è decisorio, non essendo emesso al fine della composizione di contrapposte situazioni soggettive e sul presupposto di un contraddittorio, bensì nell'esercizio della funzione, di natura esecutiva, di convertire in denaro l'immobile espropriato e venduto; né definitivo, essendo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi sia per vizi formali che per vizi sostanziali (quali l'esistenza di posizioni soggettive sostanziali escludenti la validità o l'efficacia dell'atto).