(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi del collegamento negoziale qualora appaia la volontà delle parti di porre in essere due o più negozi che si coordinino per l'adempimento di un'unica funzione; in particolare, il collegamento può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico; tutte le volte in cui sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell'uno si ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia e che la loro combinazione produce effetti giuridici ulteriori, rispetto a quelli che verrebbero prodotti autonomamente da ciascuno di essi.