(massima n. 1)
In sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprietà od altro diritto reale sul bene medesimo. Pertanto, l'aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non può ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1147 e ss. c.c., per il solo fatto di aver acquistato in sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, è configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nell'art. 2921 c.c., sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perché questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dell'aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene.