(massima n. 1)
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione č soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, con la conseguenza che, ove il dies a quo ricada in detto periodo, deve tenersi conto, al fine dell'ammissibilitą dell'impugnazione, sia dello scorrimento di tale giorno fino al primo giorno dopo il periodo feriale, sia della sospensione del termine durante il periodo feriale del successivo anno solare.