(massima n. 1)
A norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio in corso fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, devono, all'atto della costituzione del giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la quale il giudizio è in corso; in mancanza, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Il termine — all'atto della costituzione — va inteso, nel procedimento monitorio, come il momento di presentazione in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo. Da ciò consegue che il procuratore, il quale proponga un ricorso per ingiunzione fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve, all'atto della presentazione del ricorso, a norma dell'art. 638 c.p.c., eleggere domicilio nella sede del giudice adito e che, in mancanza, l'opposizione all'ingiunzione dovrà essere notificata presso la cancelleria. L'irregolarità della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente il luogo ove essa dev'essere eseguita comporta non già l'inesistenza ma la semplice nullità di essa, con la conseguenza che, in tal caso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione, la quale, se tempestiva, impedisce ogni decadenza.