(massima n. 1)
In materia di controversie individuali di lavoro e di quelle di previdenza e di assistenza obbligatorie, il decreto con il quale il pretore, a norma dell'art. 415 c.p.c., nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533, fissa l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ha funzione di vocatio in ius ed oltre alla predetta fissazione dell'udienza non deve contenere né l'invito al convenuto di costituirsi e di comparire in giudizio nei modi e nei termini di legge, né, tantomeno, l'avvertenza circa le eventuali decadenze cui il convenuto stesso andrebbe incontro in caso di omessa o ritardata costituzione.