(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per saltumalla Corte di cassazione contro le sentenze arbitrali, non solo alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c., ma anche a norma dell'art. 111 Cost. Questo principio vale anche per le decisioni arbitrali dichiarate inappellabili per volontà delle parti, perché tali pronunce non si convertono, ai fini del ricorso per cassazione in sentenze pronunciate in unico grado, né possono ritenersi definitive, rimanendo sempre soggette, nonostante qualsiasi rinunzia, all'impugnazione per nullità per vizi in procedendo.