(massima n. 1)
La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso senza necessitą di accettazione da parte dell'opposto, quando quest'ultimo, tendendo esclusivamente ad una pronuncia negativa sull'esistenza di un presupposto processuale (per tardivitą dell'opposizione) non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio dal momento che, attraverso la rinuncia, raggiunge lo scopo dell'eliminazione del rapporto giuridico processuale cui mirava la chiesta pronuncia.