(massima n. 1)
Nel giudizio diretto alla liquidazione del danno, a seguito di condanna generica, il concorso del fatto colposo del creditore č deducibile solo sotto il profilo del mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'evitare od attenuare le conseguenze dannose della condotta del debitore (art. 1227 secondo comma c.c.), trattandosi di circostanze estranee e successive a tale condotta, ma non anche sotto il profilo del colposo concorso del creditore medesimo nella determinazione dell'evento (art. 1227 primo comma c.c.) neppure al fine di una riduzione del danno da risarcire, trattandosi di questione attinente all'accertamento delle cause produttive del danno, e demandata quindi, in via esclusiva, al giudice dell'an debeatur.