(massima n. 1)
La sentenza che accoglie l’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto. Ne consegue che l’atto con il quale quest’ultimo sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale (nella specie, testamento olografo), se originariamente privo di effetti, perché inidoneo a contrastare il più favorevole stato di figlio legittimo (art. 253 c.c.), viene ad acquistare piena operatività a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della predetta sentenza.