(massima n. 1)
Il terzo, ancorché coabitante con il debitore, incontra i limiti stabiliti dall'art. 621 c.p.c. alla prova testimoniale del suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore: conseguentemente, nei casi in cui l'esistenza del diritto del terzo non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non č ammissibile neppure la prova per presunzioni, esclusa dall'art. 2729 c.c. nei casi in cui la legge non ammette la prova testimoniale. (Nella specie il terzo, padre del debitore, aveva esibito l'atto di proprietā dell'immobile, uno stato di famiglia, e una certificazione del sindaco con la quale si dava atto che il debitore era disoccupato e viveva a totale carico del padre. La S.C. nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che tale documentazione non superava il carattere di presunzione semplice).