(massima n. 1)
La deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione (o la competenza) non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, giacché all'insufficiente attività processuale del giudice del merito deve sopperirsi in Cassazione con un'indagine anche di fatto, la quale conduce alla statuizione sulla giurisdizione e, quindi, all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella eventualmente incongrua del giudice del merito.