(massima n. 1)
Qualora la notificazione venga legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base di infruttuose ricerche circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario, obbiettivamente compiute dall'ufficiale giudiziario, la circostanza che la relazione di cui all'art. 148 c.p.c. manchi dell'indicazione di dette ricerche comporta irregolaritą della relazione medesima, ma non incide sulla ritualitą della notificazione, né sulla idoneitą di questa a portare l'atto a conoscenza del destinatario. Pertanto, tale irregolaritą, ove si verifichi con riguardo alla relazione di notificazione di un decreto ingiuntivo, non abilita l'ingiunto alla proposizione di opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la quale postula la nullitą od irregolaritą della notificazione del decreto.