(massima n. 1)
Fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali (nella specie, comune), con riguardo ai quali va affermata la carenza assoluta di azione esecutiva da parte del creditore privato, e, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'azione stessa, vanno compresi i proventi ed i crediti pecuniari, che siano destinati a fornire i mezzi economici necessari al raggiungimento delle finalitą pubblicistiche di detti enti, nell'interesse generale di tutti i cittadini, tanto se il vincolo di destinazione sussista fin dall'origine, in forza di legge o di atto amministrativo emesso nell'esercizio di pubblica potestą (nella specie, trattandosi di entrate tributarie e di sovvenzioni effettuate dalla regione in favore del comune), quanto se il vincolo medesimo venga successivamente a gravare, in forza di provvedimento discrezionale, su entrate originariamente di natura privatistica. Detta indisponibilitą ed impignorabilitą non viene meno nel caso in cui la destinazione di quei proventi o crediti pecuniari sia proprio l'estinzione, in genere, dei debiti dell'ente pubblico, in quanto, anche in tale ipotesi, la discrezionalitą dell'ente medesimo, in ordine alla precedenza da dare ai vari debiti ed alle modalitą di adempimento, non consente al giudice ordinario, né quindi al privato, in sede di espropriazione forzata, di sostituirsi alla amministrazione nell'esercizio del relativo potere.